Martedì 21 luglio 2026
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Risarcimento cure private. Dovuto anche se non prescritte dal SSN. Cassazione

Articolo · Chiara Focardi ·

Nell'aprile 2016 un paziente, a seguito di sintomatologia dolorosa all'arto inferiore destro, si rivolgeva al medico di base che prescriveva un ecodoppler presso una struttura convenzionata. L'esame veniva eseguito limitatamente al versante venoso, con esito negativo. Nonostante il persistere dei sintomi, non venivano disposti accertamenti arteriosi, fino a quando un aggravamento del quadro clinico conduceva alla diagnosi di trombosi arteriosa diffusa, esitata nell'amputazione dell'arto destro.

 

Il paziente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Terni il medico, la struttura sanitaria e le rispettive assicurazioni per la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale accertava la responsabilità paritaria (50% ciascuno) del medico e della struttura sanitaria, liquidando i danni. La Corte d'Appello di Perugia adita dai convenuti in primo grado, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale e non riconosceva le spese future per la protesizzazione richieste dal paziente per l'assenza di una prescrizione del medico del SSN e per la mancata prova dell'impossibilità di accedere alle prestazioni pubbliche.

 

Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte ha emesso l'ordinanza n. 16925 del 2026 (depositata il 29 maggio 2026) con la quale ha stabilito che la prescrizione del SSN non costituisce condizione del diritto al risarcimento del danno. 

 

I costi sostenuti per l'assistenza privata sono un danno risarcibile se le prestazioni sono necessarie o comunque utili e purché la scelta risulti ragionevolmente giustificata. 

E’ onere del danneggiante eccepire e dimostrare rigorosamente che il maggior costo fosse evitabile con l'ordinaria diligenza, ossia che esistano prestazioni equivalenti e accessibili presso il servizio pubblico.

 

Ancora più a monte, la Cassazione rileva un errore nella gestione dell'istruttoria. La stessa sentenza impugnata dava atto della protesizzabilità del danneggiato ma qualificava al contempo come inadeguate le valutazioni tecniche disponibili. In una simile situazione, la Corte di Appello non avrebbe potuto arrestarsi sul difetto di prova e rigettare la domanda: proprio il riconoscimento della rilevanza della questione tecnica e l'insufficienza degli elementi istruttori imponevano il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento necessario per accertare il danno.

 

Il provvedimento della Suprema Corte censura anche che la Corte di merito ha applicato al danno futuro gli stessi criteri di certezza del danno già verificatosi, laddove invece per il danno futuro è sufficiente la «rilevante probabilità» ancorata alla normalità causale e alle circostanze del caso concreto (vengono richiamate Cass. n. 31986/2025, n. 16844/2023 e n. 29307/2024).

 

Nel caso di specie, l'amputazione dell'arto inferiore e la riconosciuta protesizzabilità costituivano elementi già idonei a fondare la probabilità di spese protesiche lungo l'arco della vita residua.

 

Infine in tema del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la Corte d'Appello aveva limitato la liquidazione al periodo lavorativo residuo (età pensionabile) ritenendo che estenderla oltre configurasse un indebito arricchimento e che la capitalizzazione anticipata della base imponibile compensasse già il profilo previdenziale.

La Cassazione smonta questo ragionamento con un passaggio netto: nel sistema contributivo, la riduzione del reddito da lavoro incide direttamente sulla futura prestazione pensionistica, che dipende dal livello dei contributi versati durante la vita attiva.

La Corte d'Appello ha così confuso il piano della tecnica liquidatoria, la corretta liquidazione, può avvenire secondo una duplice alternativa — o si procede alla liquidazione autonoma del c.d. danno pensionistico, oppure, nell'ambito della liquidazione equitativa, non si applica lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Quel che non è consentito è sommare entrambe le compressioni, perché l'effetto combinato produce una strutturale sottostima del pregiudizio.

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